Art. 5.
(Richiesta di autorizzazione).

      1. Le autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili, previa richiesta dei ricercatori a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla commissione scientifica competente istituita ai sensi del comma 2 e recante i dati di cui al comma 6, sono rilasciate solo per motivi di collezionismo o di studio.
      2. Ogni regione provvede direttamente, ovvero delegando a università, musei o altri enti preposti allo studio dei minerali e dei fossili, all'istituzione di apposite commissioni scientifiche con il compito di ricevere le richieste di cui al comma 1 ai fini del rilascio della relativa autorizzazione e di ricevere le relazioni annuali sull'attività svolta dai ricercatori previste dall'articolo 6.
      3. Le commissioni scientifiche redigono un elenco nominativo annuale dei ricercatori sulla base delle richieste ad esse pervenute.
      4. Salvo diverse disposizioni regionali le autorizzazioni si intendono rilasciate se alle relative richieste non perviene risposta entro trenta giorni dalla data del loro invio.
      5. Le autorizzazioni sono strettamente personali e sono valide per l'anno solare nel quale sono state rilasciate.
      6. Le richieste di autorizzazione devono riportare:

          a) i dati relativi alla persona che chiede l'autorizzazione;

          b) lo scopo della domanda: se per motivi di collezionismo o di studio;

          c) l'oggetto della domanda: minerali o fossili o entrambi;

          d) l'eventuale appartenenza a un club o gruppo mineralogico.

      7. Nel caso in cui lo stesso soggetto presenti con un'unica domanda più richieste di autorizzazione per la raccolta e per

 

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l'estrazione di minerali e di fossili può essere rilasciata un'autorizzazione cumulativa.
      8. Il rinnovo delle autorizzazioni è condizionato alla presentazione da parte dei richiedenti della relazione annuale sull'attività svolta, prevista dall'articolo 6.